Art. 1 – Denominazione e sede
È costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato “Associazione Pedagogica Italiana A.P.S.”, il quale assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’Associazione, in via informale nella corrispondenza e nelle comunicazioni, potrà assumere la denominazione in sigla abbreviativa As.Pe.I. A.P.S., come nel logo associativo in intestazione.
L’acronimo A.P.S. o la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” potranno essere inseriti nella denominazione – in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico – solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
L’Associazione ha sede legale a Selvazzano Dentro (PD), Via Pascoli 17. L’eventuale trasferimento della sede legale è deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta alcuna modifica statutaria, ma solamente l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Art. 2 – Statuto
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto che, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme in materia, costituisce la regola fondamentale dell’ente e vincola alla sua osservanza gli associati.
Il Consiglio Direttivo può deliberare eventuali regolamenti organizzativi per disciplinare aspetti particolari.
Art. 3 – Finalità e attività
L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività d’interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e specificamente eventi e studi culturali, formativi e di aggiornamento attinenti alla pedagogia e all’educazione scolastica ed extrascolastica.
Le attività che si propone di svolgere in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, sono:
- organizzare e gestire attività di educazione, formazione e istruzione d’interesse sociale ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. d, del D.Lgs. 117/2017;
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche e ricreative d’interesse sociale, incluse attività editoriali, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. i, del D.Lgs. 117/2017;
- sostenere la formazione universitaria e post-universitaria e la ricerca scientifica in ambito didattico-educativo e pedagogico ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. g, del D.Lgs. 117/2017;
- svolgere ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. h, del D.Lgs. 117/2017;
- prestare formazione extra-scolastica e scolastica finalizzata alla crescita e al successo formativo, alla prevenzione del bullismo e all’arricchimento educativo ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. l, del D.Lgs. 117/2017.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l’Associazione si propone di concorrere a migliorare e rinnovare la scuola, l’università e ogni altra istituzione a carattere educativo, didattico e formativo, nonché di valorizzare, potenziare e sviluppare gli studi e le ricerche in ambito didattico, educativo e pedagogico. L’attività dell’Associazione è rivolta, altresì, alla progettazione e alla realizzazione di eventi formativi, di aggiornamento e di qualificazione dei docenti e di quanti si impegnano nel settore didattico educativo e formativo in ambito universitario, scolastico ed extrascolastico. A tal fine, ogni triennio, organizza un Congresso Nazionale di Pedagogia, teso ad approfondire una o più tematiche di rilievo e attualità in ambito educativo e pedagogico.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, tenendo conto del rapporto tra tali attività e quelle d’interesse generale.
Art. 4 – Carattere federativo dell’Associazione
L’Associazione ha, tra le altre finalità, quella di promuovere la costituzione di autonome associazioni locali, apartitiche e aconfessionali con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, riportanti nella denominazione la locuzione “Associazione Pedagogica Italiana – Sezione di” con l’indicazione del territorio di riferimento.
Il richiamo all’Associazione Pedagogica Italiana dovrà essere espressamente previsto nello Statuto dell’associazione locale, la quale dovrà altresì condividere le finalità e i principi del presente Statuto e rispettare la normativa vigente in materia associativa senza fini di lucro.
L’Associazione ha il compito di promuovere e coordinare le attività delle associazioni locali, offrendogli assistenza nella progettazione e nella realizzazione di specifiche attività.
L’Associazione riconosce l’identità e l’autonomia di ciascuna associazione locale e agisce nel loro interesse, garantendo il loro buon andamento e corretto funzionamento.
Art. 5 – Ammissione all’Associazione
Possono associarsi all’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche senza scopo di lucro e gli Enti del Terzo Settore alle condizioni di cui all’art. 35 del D.lgs. 117/2017, che condividono le finalità e gli scopi associativi e s’impegnano a realizzare le attività d’interesse generale.
Il numero degli associati è illimitato, ma non può essere inferiore al numero minimo richiesto dal D.Lgs. 117/2017. Se, successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e integrarlo entro un anno.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel Libro degli associati.
Il rigetto della domanda dev’essere motivato e comunicato all’interessato entro sessanta giorni. L’aspirante associato può, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci il Presidente.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota associativa è non trasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
Art. 6 – Tipologie di associati
Per fini meramente classificatori, assolutamente non in contrasto coi principi di democraticità e pluralità previsti all’art. 35, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, gli associati si suddividono in:
- associati “Accademia Universitaria”: professori universitari, ricercatori, dottorandi, assegnisti e, in qualità di associati junior, gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale e i neo laureati in area pedagogica e/o interessati all’area pedagogica-didattica-educativa;
- associati “Scuola ed Extra Scuola”: figure professionali operanti nell’ambito dell’educazione e della formazione e cultori di discipline pedagogiche;
- associati comuni: tutti coloro che, non rientrando nelle precedenti categorie, hanno interesse in ambito educativo;
- le persone fisiche
La classificazione degli associati in settore “Accademia Universitaria” e settore “Scuola ed Extra Scuola” rileva unicamente ai fini dell’assunzione della carica di componente del Consiglio Direttivo, secondo quanto stabilito dall’art. 26, commi 2 e 3, del D.Lgs. 117/2017, così come previsto al successivo art. 14, comma 2, del presente Statuto.
L’appartenenza alle diverse categorie di associati deve essere registrata nel Libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Art. 7 – Diritti e doveri degli associati
Gli associati hanno pari diritti e doveri.
Hanno il diritto di:
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati e in regola col pagamento della quota associativa;
- eleggere gli organismi associativi ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
e il dovere di:
- rispettare il presente Statuto e i regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art. 8 – Volontari e attività di volontariato
Il volontario svolge la propria attività in conformità alle finalità associative e in favore della comunità e del bene comune, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione, ed è comunque vietata la retribuzione dello stesso anche da parte del beneficiario della prestazione.
Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
Art. 9 – Perdita della qualifica di associato
La qualità di associato si perde per:
- recesso comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- esclusione in caso di grave motivo, con voto segreto del Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato, con possibilità per quest’ultimo di ricorrere all’Autorità giudiziaria entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione.
Art. 10 – Gli organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l’Organo di controllo.
Art. 11 – L’Assemblea degli associati
L’Assemblea è composta dagli associati iscritti nell’apposito Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.
L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione mediante avviso scritto contenente la data, l’orario, il luogo e l’ordine del giorno della riunione, da portarsi a conoscenza degli associati almeno dieci giorni prima, alternativamente a mezzo lettera o e-mail o con avviso pubblicato sul sito internet.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un/decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o da altro associato nominato dall’Assemblea stessa.
Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato conferendogli delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati. È ammessa la partecipazione telematica e l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l’identità dell’associato.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, il quale viene conservato presso la sede dell’Associazione.
Art. 12 – Compiti dell’Assemblea
L’assemblea è l’organo sovrano. Essa:
- determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approva il rendiconto o il bilancio di esercizio e il bilancio sociale quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organismi associativi;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organismi associativi e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge.
Art. 13 – Tipologie di Assemblee, ordinaria e straordinaria
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Gli Amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
L’Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell’Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre/quarti degli associati.
Art. 14 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo governa l’associazione e opera in attuazione degli indirizzi generali espressi dall’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio Direttivo è composto da tredici componenti eletti dall’Assemblea tra gli associati; ai sensi dell’art. 26, commi 3 e 4, del D.Lgs. 117/2017, i tredici componenti del Consiglio direttivo sono scelti con le seguenti proporzioni: sette in rappresentanza del settore “Accademia Universitaria” e sei del settore “Scuola ed Extra Scuola”.
Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per tre mandati. In caso di dimissioni o decadenza dalla carica di consigliere, subentra il primo dei non eletti. Il Consiglio Direttivo rimane comunque legittimato fino a tre consiglieri; se inferiori, il Presidente convoca l’Assemblea per la sostituzione dei mancanti.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso scritto contenente la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione e portato a conoscenza dei consiglieri almeno cinque giorni prima anche attraverso mezzi elettronici.
Tutti i consiglieri devono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, in caso di assenza, devono presentare giustificazione in anticipo. Il reiterarsi delle assenze oltre le tre continuative non giustificate attribuisce la facoltà al Consiglio direttivo di dichiarare decaduto il consigliere dalla rispettiva carica e di procedere al subentro col primo dei non eletti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quand’è presente la maggioranza dei componenti, è presieduto dal Presidente e le sue decisioni sono assunte a maggioranza. Non è prevista la facoltà di delega. I consiglieri possono partecipare alle riunioni telematicamente e votare per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare la loro identità.
Si applicano gli articoli 2382 e 2475-ter del codice civile.
Il Consiglio Direttivo, tra gli altri compiti, si occupa di:
- amministrare l’Associazione;
- attuare gli indirizzi generali stabiliti dall’Assemblea;
- nominare il Presidente dell’Associazione;
- nominare il Vicepresidente dell’Associazione che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni;
- promuovere e coordinare le attività delle associazioni locali, offrendogli assistenza nella progettazione e nella realizzazione di specifiche attività;
- garantire il buon andamento e il corretto funzionamento delle associazioni locali, eventualmente esercitando sulle stesse i poteri d’imperio, di sostituzione e di annullamento delle deliberazioni qualora siano violati i principi e i valori espressi dal presente Statuto o in caso di gravi irregolarità gestorie o amministrative;
- riconoscere la qualifica meritoria di “associato onorario” alle persone fisiche che si sono contraddistinte per aver apportato contributi significativi a vantaggio dell’Associazione;
- scegliere al suo interno un responsabile per il settore “Accademia Universitaria” e uno per il settore “Scuola ed Extra Scuola” col compito di coordinare le attività associative relative ai due ambiti d’istruzione e formazione, dette cariche possono essere cumulate con altre;
- predisporre il rendiconto o il bilancio d’esercizio e, nei casi previsti, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- determinare l’importo, le modalità e i termini di pagamento della quota associativa annuale;
- applicare le sanzioni disciplinari a carico degli associati, dei collaboratori e dei dipendenti;
- compiere tutti gli atti che per Statuto e per legge non sono di competenza esclusiva dell’Assemblea.
Art. 15 – Il Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e rappresenta l’Associazione.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
Il Presidente svolge tutti gli atti che impegnano l’Associazione verso l’esterno, confrontandosi col Consiglio Direttivo.
Art. 16 – Consulta dei Docenti Universitari
È costituita, con compito consultivo, la Consulta dei Docenti universitari composta dai professori e ricercatori universitari iscritti all’Associazione.
La Consulta dei Docenti Universitari è altresì aperta ai Docenti universitari di altre discipline interessati alle tematiche educative, didattiche e formative.
La Consulta dei Docenti Universitari ha il compito di studiare i problemi pedagogici, educativi e didattici sia in ambito universitario che in tutte le altre istituzioni educative e formative.
La Consulta dei Docenti Universitari, altresì, elabora progetti di ricerca per conto dell’Associazione e propone percorsi di formazione per i docenti, di qualsiasi ordine e grado, attinenti alla pedagogia, alla didattica, all’educazione scolastica ed extra scolastica e alla sperimentazione didattico-educativa.
La Consulta dei Docenti Universitari è presieduta da un apposito Presidente della Consulta dei Docenti Universitari scelto dalla Consulta al suo interno. Il Presidente della Consulta dei Docenti Universitari convoca la Consulta e ne coordina i lavori.
La Consulta dei Docenti Universitari è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un/terzo dei suoi componenti.
Art. 17 – Organo di controllo
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Esso può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall’art. 31 del D.Lgs. 117/2017, anche la revisione legale dei conti e, in tal caso, è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Il componente dell’organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere a ispezioni e controlli; a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull’andamento delle operazioni associative o su determinati affari.
Art. 18 – Libri associativi
Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di tenere, attestare e conservare i seguenti Libri associativi:
- il Libro degli associati;
- il Libro delle Assemblee;
- il Libro del Consiglio Direttivo;
- il Registro dei volontari;
- l’Inventario dei beni di proprietà dell’Associazione.
Tutti gli associati, in regola col versamento della quota associativa, hanno il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei Libri associativi conservati preso la sede legale dell’Associazione entro quindici giorni dalla richiesta formulata per iscritto al Presidente.
Art. 19 – Risorse economiche e beni
Le risorse economiche dell’Associazione sono:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi convenzionati;
- proventi da cessioni di beni e servizi ad associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
I beni dell’Associazione sono: beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Associazione e sono a essa intestati.
Art. 20 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità associative.
Art. 21 – Bilancio associativo
Il rendiconto o il bilancio associativo è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È predisposto dal Consiglio Direttivo e redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017. Deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’Associazione. Viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.
Il bilancio sociale verrà redatto solo nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 117/2017.
Art. 22 – Convenzioni
Le convenzioni di cui all’art. 56 del D.Lgs. 117/2017 tra l’Associazione e le Amministrazioni pubbliche sono deliberate dal Consiglio Direttivo e sono successivamente sottoscritte dal Presidente.
Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell’Associazione.
Art. 23 – Personale retribuito
L’Associazione può avvalersi di personale retribuito ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 117/2017.
Art. 24 – Assicurazione
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
L’Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.
Art. 25 – Devoluzione del patrimonio
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 117/2017, con obbligo di parere da acquisire presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Art. 26 – Disposizioni finali
Quanto non previsto dal presente Statuto è disciplinato dalla normativa vigente in materia.
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Allegati: Statuto As.Pe.I.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2 Novembre 2022