Iscrizione Albo Educatori professionali socio pedagogici

Iscrizione Albo Educatori professionali socio pedagogici
La presente comunicazione per confermare l’opportuna considerazione di iscriversi entro il 6 agosto 2024 all’Albo dei Pedagogisti (salvo eventuali aggiornamenti reperibili sui siti dei tribunali dei capoluoghi di regione) seguendo le indicazioni e compilando i moduli rinvenibili on line, cercando sul sito del tribunale del capoluogo di regione di propria residenza (ad esempio per la Lombardia si possono trovare tutte le indicazioni alla pagina https://tribunale-milano.giustizia.it/it/form_albi_pedagogisti_edu.page).

L’iscrizione all’albo permetterà di partecipare all’elezione del presidente dell’Ordine Regionale, che si terrà nei prossimi mesi, e quindi di concorrere all’elezione del consiglio Nazionale dell’Ordine (composto da tutti i Presidenti Regionali) che dovrà poi eleggere il Presidente Nazionale dell’Ordine.
Inoltre, chi fosse in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 della Legge 55/2024, potrà iscriversi anche all’albo degli educatori professionali socio pedagogici, sempre compilando i moduli presenti sul sito del tribunale del capoluogo della regione di residenza.

Per ulteriori informazioni sulle iscrizioni è possibile rivolgersi alle associazioni professionali.


L’8 maggio scorso è entrata in vigore la legge 15 aprile 2024 n. 55 “Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali”. La legge prevede che possano iscriversi all’albo dei Pedagogisti anche i “professori ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in Università italiane o estere e in enti pubblici italiani o esteri”. Inoltre, potranno iscriversi agli albi i colleghi e gli studenti che sono in possesso dei titoli previsti dalla legge 55/2024.

Si spera di fare cosa gradita inviandovi due bozze di lettera che potrete modificare a vostro piacimento e che potete inviare ai colleghi di area Pedagogica per informarli di questa opportunità e agli studenti (molti degli iscritti alle LM di carattere pedagogico sono in possesso della Laurea nella classe L19) e ai laureati in ambito educativo e pedagogico. La comunicazione non riguarda i laureati in Scienze della formazione primaria.

Si ricorda che la scadenza per l’iscrizione all’albo è fissata per il prossimo 6 agosto.
(salvo eventuali aggiornamenti reperibili sui siti dei tribunali dei capoluoghi di regione).


Lettera docenti di area pedagogica
Lettera laureati

EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO PEDAGOGICO:   Art. 1, comma 597, della legge n.  205/2017: “In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 595, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell’educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: (254)

a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
b) svolgimento dell’attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) diploma rilasciato entro l’anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale”.

Comma 598: “Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio”.

Art. 1, comma 598, della legge n. 205/2017: “Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio”.

Art. 14, comma 3, del D. Lgs. n. 65/2017: “A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, l’accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l’infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell’educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi per l’infanzia i titoli conseguiti nell’ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto”.

EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO PEDAGOGICO: costituiscono titoli idonei i seguenti, purché conseguiti entro la data sopra indicata, come interpretata dalle note del Ministero dell’Istruzione prot. n. 14176 dell’8.8.2018 e prot. n. 23087 del 23.12.2020:
1) diploma di vigilatrice d’infanzia;
2) diploma di puericultrice;
3) diploma di scuola magistrale di grado preparatorio (diploma di maestra d’asilo);
4) diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
5) diploma di qualifica di assistente per l’infanzia;
6) diploma di qualifica di operatore dei servizi sociali;
7) diploma di istituto magistrale (maturità magistrale);
8) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
9) diploma di maturità di assistente di comunità infantile;
10) diploma di maturità per tecnico dei servizi sociali;
11) diploma di maturità di tecnico per i servizi sociali – indirizzo esperto in attività ludico espressive;
12) diploma di dirigente di comunità;
13) diploma di liceo pedagogico-sociale;
14) diploma di liceo socio-psico-pedagogico Brocca (no indirizzo linguistico);
15) diploma di liceo delle scienze sociali;
16) diploma di liceo delle scienze umane;
17) diploma “progetto Egeria”;
18) diploma liceo della comunicazione-opzione sociale;
19) diploma I.P.S. indirizzo “servizi socio-sanitari”;
20) diploma di laurea in pedagogia (vecchio ordinamento);
21) diploma di laurea in scienze dell’educazione (vecchio ordinamento);
22) diploma di laurea in scienze della formazione primaria (vecchio ordinamento);
23) diploma di laurea in psicologia (vecchio ordinamento);
24) lauree di I e II livello rilasciate dalla facoltà di psicologia e dalla facoltà di scienze della formazione (nuovo ordinamento).

Legge 27/12/2017 n 205… articoli 597/598/599

597. In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 595, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell’educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
b) svolgimento dell’attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) diploma rilasciato entro l’anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.
598. Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio.
599. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l’attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.

Per l’esercizio della professione di pedagogista è necessario possedere uno dei seguenti titoli di studio:
a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50;
b) laurea specialistica o magistrale in scienze  dell’educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57;
c) laurea specialistica o  magistrale  in  scienze  pedagogiche, classi 87/S e LM-85;
d) laurea specialistica o magistrale  in  teorie  e  metodologie dell’e-learning e della media education, classi 87/S e LM-93;
e) laurea in scienze dell’educazione o in pedagogia.
Con il presente provvedimento, si definisce la professione di pedagogista come professionista specialista con funzioni di livello apicale (Legge 27 dicembre 2017, n. 205). di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica dei processi educativi, la cui formazione è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative, riconducibili al livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (Raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, 22 maggio 2017).


Ultimo aggiornamento della pagina: 18 Luglio 2024