Albo e Ordine pedagogisti ed educatori: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n.55 che entra in vigore l’8 Maggio 2024.
E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2024 la Legge 15 aprile 2024 n. 55 contenente le disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali.
Il provvedimento prevede l’istituzione dell’Albo dei pedagogisti e dell’Albo degli educatori professionali socio-pedagogici e la nascita dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative.
LEGGE 15 aprile 2024, n. 55
Art. 1
Definizione della professione di pedagogista
1. Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi che,
operando con autonomia scientifica e responsabilità deontologica,
esercita funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione
pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la
valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo
rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli
organismi sociali e alla comunità in generale. L'attività
professionale del pedagogista comprende l'uso di strumenti
conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione,
l'osservazione pedagogica, la valutazione e l'intervento pedagogico
sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall'adulto nei
processi di apprendimento.
2. Il pedagogista è un professionista di livello apicale, ai sensi
del comma 595 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
la cui formazione è funzionale al raggiungimento di conoscenze,
abilità e competenze educative del livello 7 del Quadro europeo
delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla
raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017,
specialista dei processi educativi e formativi della persona per
tutto il corso della vita. Opera con autonomia scientifica e
responsabilità deontologica in ambito educativo, formativo e
pedagogico in relazione a qualsiasi attività svolta in modo formale,
non formale e informale. Il pedagogista può svolgere, presso le
pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e
funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di
coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli
interventi con valenza educativa, formativa e pedagogica, in
particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo,
penitenziario e socio-sanitario, quest'ultimo limitatamente agli
aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico
e professionale, di promozione culturale e di consulenza.
3. Il pedagogista svolge altresì attività didattica, di
sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale.
4. La professione di pedagogista può essere esercitata in forma
autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.
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Ultimo aggiornamento della pagina: 19 Gennaio 2026