Albo e Ordine pedagogisti ed educatori

Albo e Ordine pedagogisti ed educatori: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n.55 che entra in vigore l’8 Maggio 2024.

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2024 la Legge 15 aprile 2024 n. 55 contenente le disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali.

Il provvedimento prevede l’istituzione dell’Albo dei pedagogisti e dell’Albo degli educatori professionali socio-pedagogici e la nascita dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative.

LEGGE 15 aprile 2024, n. 55
Art. 1 
            Definizione della professione di pedagogista 
 
  1. Il pedagogista è lo specialista  dei  processi  educativi  che,
operando con autonomia scientifica  e  responsabilità  deontologica,
esercita  funzioni  di  coordinamento,  consulenza   e   supervisione
pedagogica per la  progettazione,  la  gestione,  la  verifica  e  la
valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e  formativo
rivolti alla persona, alla coppia, alla  famiglia,  al  gruppo,  agli
organismi  sociali  e  alla  comunità   in   generale.   L'attività
professionale  del   pedagogista   comprende   l'uso   di   strumenti
conoscitivi,  metodologici  e  di  intervento  per  la   prevenzione,
l'osservazione pedagogica, la valutazione e  l'intervento  pedagogico
sui bisogni educativi  manifestati  dal  bambino  e  dall'adulto  nei
processi di apprendimento. 
  2. Il pedagogista è un professionista di livello apicale, ai sensi
del comma 595 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,
la cui formazione è  funzionale  al  raggiungimento  di  conoscenze,
abilità e competenze educative del  livello  7  del  Quadro  europeo
delle  qualifiche  per  l'apprendimento  permanente,  di   cui   alla
raccomandazione 2017/C 189/03 del  Consiglio,  del  22  maggio  2017,
specialista dei processi educativi  e  formativi  della  persona  per
tutto  il  corso  della  vita.  Opera  con  autonomia  scientifica  e
responsabilità  deontologica  in  ambito  educativo,   formativo   e
pedagogico in relazione a qualsiasi attività svolta in modo formale,
non formale e informale. Il  pedagogista  può  svolgere,  presso  le
pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e
funzioni   di   consulenza   tecnico-scientifica   e   attività   di
coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione  degli
interventi  con  valenza  educativa,  formativa  e   pedagogica,   in
particolare nei comparti educativo, sociale,  scolastico,  formativo,
penitenziario  e  socio-sanitario,  quest'ultimo  limitatamente  agli
aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico
e professionale, di promozione culturale e di consulenza. 
  3.  Il  pedagogista  svolge  altresì   attività   didattica,   di
sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale. 
  4. La professione di pedagogista può essere  esercitata  in  forma
autonoma o con rapporto di lavoro subordinato. 

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Ultimo aggiornamento della pagina: 24 Maggio 2024